Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 23/12/1996 n. 662

r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare.

134. Il Governo é delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:

1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore ag giunto, razionalizzandone il contenuto;

2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;

3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;

b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;

c) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano il versamento di ritenute fiscali;

d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di modalità che consentano:

1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;

2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito é comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;

3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;

4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;

5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;

6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;

e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;

f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;

g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti;

h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;

i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;

l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991 n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;

m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.

135. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere

a), d), e), h), i) e l) del comma 134 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere b), c), f), g) e m) del medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera

b) del citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera

b), nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica sede.

136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.

137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) alla revisione delle presunzioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie categorie di impresa, assicurando la possibilità di stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza dei beni oggetto dell'attività propria dell'impresa reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati;

b) al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando le modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite il servizio postale; alla eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;

c) alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;

d) alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977 n. 31;

e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi;

f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.

138. Il Governo é delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993 n. 567;

b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.

 

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